L’installazione di un impianto fotovoltaico acquista una nuova spinta con l'entrata in vigore del superbonus previsto dal decreto Rilancio, e guadagna anche un nuovo massimale di spesa, che dovrebbe essere autonomo rispetto a quello dei tradizionali lavori di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis del Tuir, anche se influenzato dalla contemporanea presenza di questi interventi. Ma andiamo con ordine.
Prima del Dl 34/20, le spese sostenute (anche in assenza di opere edilizie propriamente dette) per l’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia erano “semplicemente” uno degli interventi di cui all'articolo 16-bis Tuir (in particolare, previsto dalla lettera h del comma 1 di tale disposizione) e, in quanto tale, la detrazione è sottoposta (fino al prossimo 31 dicembre) al limite complessivo di 96mila euro per unità immobiliare. In tale ammontare – che determina un risparmio fiscale del 50% in dieci anni - rientrano anche le spese per l’installazione di sistemi di accumulo funzionalmente collegati agli impianti stessi.
Va anche ricordato che l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali è uno degli interventi che dà diritto (sempre entro fine anno) all’ecobonus del 65%, con detrazione massima di 60mila euro da ripartire in cinque anni (articolo 1, comma 346, legge 296/06).
Queste agevolazioni restano in vigore (e anzi, con l’articolo 121 guadagnano le opzioni della cessione del credito e dello “sconto in fattura”), ma l’installazione dell'impianto, ove “pagata” dal 1° luglio scorso ed entro il 31 dicembre 2021, può portare a risparmi maggiori. Infatti, presumibilmente proprio per la frequenza con cui questo intervento viene affiancato ad altri con lo scopo di conseguire un risparmio energetico complessivo, il Dl 34/20 ne ha fatto uno dei principali interventi “trainati”, prevedendo – al comma 5 dell’articolo 119 - una detrazione del 110% in cinque anni per le spese sostenute (anche nelle parti comuni) per l’installazione di questi impianti, purché congiuntamente a uno degli interventi “trainanti” di cui al comma 1 (finalizzati all’efficienza energetica) o al comma 4 (finalizzati alla riduzione del rischio sismico).
Ciò con l’obiettivo, dichiarato al comma 3, di consentire al contribuente, attraverso la realizzazione congiunta di più interventi, di raggiungere la condizione richiesta per la super-detrazione del miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio (anche condominiale) o delle unità immobiliari plurifamiliari autonome.
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fonte:ilsole24ore
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